Per terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, si intendono tutti quei prodotti derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera (ad es. scavi, sbancamenti, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, livellamenti etc.).
Ai sensi del D.M. 161 del 2012 il trattamento di stabilizzazione dei terreni con calce/cemento, finalizzato principalmente a migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione, era ammesso poiché rientrava tra le operazioni di normale pratica industriale (All. 3 del DM 161/2012) successivamente, con l’entrata in vigore del DPR 120/2017 e su richiesta della Commissione Europea, il trattamento con calce/cemento è stato eliminato dall’elenco dell’All. 3.
Prova di laboratorio geotecnico in cui viene aggiunta calce al terreno da sottoporre a prova Proctor e CBR
Recentemente, con Delibera del 9 maggio 2019 n. 54 sono state approvate le “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”: tali linee guida sebbene non abbiano valore normativo, costituiscono comunque un chiaro punto di riferimento riguardo all’interpretazione del DPR 120/2017 anche per quanto concerne il trattamento dei terreni con calce/cemento.
In sostanza, il DPR 120/2017 non vieta il trattamento con calce/cemento, poiché nell’All. 3 sono riportate le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale (la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione per conferire migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi; riduzione della presenza degli elementi/materiali antropici eseguita sia a mano che con mezzi meccanici): trattasi di un elenco esemplificativo, non esaustivo; pertanto nell’elenco sopra riportato può rientrare anche la stabilizzazione a calce/cemento o altra forma per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie. Per altro le operazioni riportate nell’All. 3 sono finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche e geotecniche dei materiali.
Alla luce di queste considerazioni, secondo quanto riportato nelle Linee guida sopra citate, il trattamento con calce/cemento può essere considerato come normale pratica industriale purché le terre e le rocce da scavo prima del trattamento possiedano già i requisiti per essere definite come sottoprodotti (ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 4-22 del DPR 120/2017). Nell’ambito dei sottoprodotti i criteri per la gestione delle terre da scavo saranno diversi in ragione delle dimensioni dei cantieri (cantieri di piccole dimensioni se < 6000 mc calcolati sulle sezioni di progetto, compresi quelli soggetti a VIA e AIA; cantieri di grandi dimensioni se > 6000 mc, calcolati sulle sezioni di progetto, soggetto o non a VIA e AIA)
Viceversa, se le terre e le rocce non possiedono i suddetti requisiti prima del trattamento esse non potranno essere trattate come sottoprodotti, ma come rifiuti (ai sensi del parte IV del D. Lgs. 152/2006 e art. 23 del DPR 120/2017).
In conclusine, il trattamento con calce/cemento può essere consentito come normale pratica industriale a patto che venga verificato il rispetto delle CSC ai sensi degli All. 2, 4 e 8 del DPR 120/2017 o dei valori di fondo naturale.
Nel Piano di Utilizzo dovrà essere descritta la necessità del trattamento con calce/cemento ai fini geotecnici; dovrà essere descritta la procedura da osservare per la corretta esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici e dovranno essere descritte le operazioni di posa della stabilizzazione al fine di mitigare gli effetti del trattamento sull’ambiente.