Per rocce e terre da scavo, ai sensi L’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 giugno 2017, si intendono tutti quei prodotti derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra cui:
– scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
– perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento.;
– opere infrastrutturali (gallerie, strade);
– rimozione e livellamento di opere in terra.
Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, a l Titolo V, della parte IV, del d. lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso.
Lo studio geologico offre servizio di consulenza sulla corretta gestione delle Rocce e Terre da scavo ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 e D.Lgs 152/06 e s.m.i.
In particolare si effettuano attività di campionamento e analisi chimiche di laboratorio e si predispone tutta la documentazione necessaria all’iter autorizzativo sia nel caso che le terre da scavo siano gestite come rifiuti, sia che esse siano gestite come sottoprodotti.